SO.R.I. S.p.A. REGOLAMENTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE IDRICA

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ART. 1 – Oggetto

La SO.R.I. S.p.A., con sede in Carini, Via Amerigo Vespucci, 15 C.A.P. 90044, P. Iva: 00236310827 e-mail: societaricercheidriche.spa@gmail.com pec: so.r.i.spa@pec.it, fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell’estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti. La SO.R.I. S.p.A. garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente regolamento e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente regolamento e dalle normative di settore in materia. Il presente Regolamento disciplina la fornitura dell’acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell’allacciamento alle reti di distribuzione dell’acquedotto.

ART. 2 – Utilizzo dell’acqua

La fornitura è per uso privato, ed è prevista per:

USO DOMESTICO

Si qualifica uso domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.
▪ Uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo con residenza anagrafica dell’intestatario del contratto;
▪ Uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo senza residenza anagrafica dell’intestatario del contratto;
▪ Uso condominiale: fornitura effettuata con un unico contatore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.

USO NON DOMESTICO

Si qualifica uso non domestico qualsiasi utilizzo effettuato in locali adibiti ad attività imprenditoriali, commerciali, professionali, nonché in locali adibiti ad ospedali, case di cura, scuole, istituti d’istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili.
L’Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura per gli usi indicati nella richiesta di contratto presentata alla SO.R.I. S.p.A. e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né può, comunque, utilizzarla in locali ed ambienti diversi per ubicazione da quelli indicati nel contratto sottoscritto.

ALTRI USI

Oltre agli usi di cui sopra la fornitura dell’acqua, limitatamente alla disponibilità, potrà essere concessa dalla SO.R.I. S.p.A., anche per usi diversi (agricoli, industriali ed assimilabili).
Queste ultime forniture, che saranno regolamentate da specifiche convenzioni, potranno essere in ogni tempo revocabili e temporaneamente sospese nella ricorrenza di cause di forza maggiore o caso fortuito.

ART. 3 – Richiesta di contratto di fornitura idrica, decorrenza e disciplina del rapporto contrattuale

I rapporti contrattuali tra la SO.R.l. S.p.A. e gli Utenti sono regolati dalle norme del presente Regolamento.

La fornitura avviene previa presentazione da parte dell’Utente di apposita richiesta di contratto di fornitura idrica, secondo le modalità indicate all’art.11 del presente Regolamento.
L’attivazione della fornitura, a seguito della ricezione della relativa richiesta, avverrà nel termine di sessanta giorni con la messa in funzione delle opere di presa.
È fatto divieto di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi. Il cliente non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto della SO.R.I. S.p.A.

ART. 4 – Durata dei contratti di fornitura idrica

I contratti di fornitura, decorrenti dalla attivazione della stessa, hanno come scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta tramite raccomandata A.R. e/o pec, con almeno trenta giorni di preavviso.

ART. 5 – Modalità per il recesso dal contratto di fornitura idrica

Gli Utenti possono recedere dal contratto di fornitura dandone preavviso scritto, tramite raccomandata A.R., di almeno trenta giorni alla SO.R.I. S.p.A., o compilando apposito modulo prestampato disponibile presso gli uffici della SO.R.I. S.p.A.
Il recesso da parte dell’Utente determina la cessazione del rapporto contrattuale. La SO.R.I. S.p.A., ricevuto il recesso, provvederà al ritiro del misuratore ed all’eventuale rimozione dell’opera di presa, con successiva emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del misuratore.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione. Pertanto, nel caso in cui il misuratore d’utenza non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire ai dipendenti incaricati dalla SO.R.I. S.p.A. l’accesso al misuratore d’utenza al personale del gestore. Il venire meno della condizione di cui sopra impedisce il perfezionamento del recesso nei confronti dell’utente, che rimane titolare dell’utenza e, di conseguenza, responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
La SO.R.I. S.p.A. può recedere dal contratto di fornitura, mediante preavviso scritto, soltanto nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell’Utente.

ART. 6 – Voltura o nuovo contratto

Nel caso di mutamento nella titolarità di una utenza attiva, l’Utente subentrante potrà regolarizzare la propria posizione contrattuale nei termini che seguono:

▪ Voltura ordinaria

La voltura è il cambio di intestatario di un contratto per il servizio idrico senza che la fornitura venga disattivata. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’Utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o la donazione del bene o la detenzione
dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, previo consenso scritto dell’Utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità eventualmente esistente.

Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative indicate nella tabella sui costi esposta al pubblico.
I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Il dato di riferimento della fattura di chiusura rapporto viene rilevato dall’ultima lettura effettuata sul contatore da un dipendente incaricato dal Gestore.
La voltura deve essere richiesta entro un anno dalla eventuale data di vendita dell’immobile o dalla data di stipula del contratto di locazione, in mancanza il contratto di fornitura s’intenderà risolto e comunque inefficace ed estinto.
Ogni domanda di subentro comporta il pagamento delle spese contrattuali indicate nella tabella sui costi esposta al pubblico.

• Voltura a titolo gratuito

In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’ erede che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore:
a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore;

b) all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Nel caso di cui al presente paragrafo, il Gestore:
a) provvede ad eseguire la voltura;

b) consegna al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
c) applica il costo contrattuale del precedente intestatario al nuovo contratto di utenza. Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, di cui al precedente punto, della marca da bollo e dei diritti fissi di segreteria, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo.

▪ Nuovo contratto

Nella ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l’Utente potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto per la medesima utenza attiva, producendo la prescritta documentazione prevista per le nuove attivazioni. La SO.R.I. S.p.A., in tale ipotesi, stipulerà il nuovo contratto previa risoluzione automatica di quello esistente sulla medesima presa, attivando le azioni di recupero del credito eventualmente esistente e ferma restando la responsabilità del precedente Utente per gli obblighi derivanti dal proprio contratto.
Ogni domanda di nuovo contratto comporta il pagamento del contributo a fondo perduto di cui al successivo art.12 e delle spese contrattuali indicate nella tabella sui costi esposta al pubblico.
Al fine della richiesta di voltura e/o nuovo contratto, n caso di immobile in comproprietà tra più soggetti, il comproprietario è tenuto ad inoltrare alla Sori S.p.a. apposita richiesta con annessa delega di autorizzazione al nuovo contratto rilasciata dagli altri coeredi o dagli altri comproprietari e relative copia del documento di identità. Nell’ipotesi di assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario è tenuto a provvedere alla voltura e/o nuovo contratto a suo nome delle utenze relative all’immobile che – salvo diversa decisione giudiziale – saranno, quindi, totalmente a suo carico.

ART. 7 – Fallimento dell’Utente

In caso di fallimento dell’Utente, relativamente alle forniture di tipo non domestico, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui la SO.R.I. S.p.A. ne venga, comunque, a conoscenza.
Il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi ovvero risolvere il medesimo.
II curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente alla SO.R.I. S.p.A. quanto dovuto dal fallito.

La SO.R.I. S.p.A. si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

ART. 8 – Decesso dell’Utente

In caso di morte del titolare dell’utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso la SO.R.I. S.p.A. di tutte le somme ad essa dovute dall’Utente deceduto.
Il nuovo titolare, in caso di successione mortis causa, sia a titolo di eredità che a titolo di legato, dovrà presentare, entro il termine di un anno, domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo l’apposito modulo corredato dalla documentazione richiesta. Agli effetti del rapporto tra Fornitore e Cliente, la sottoscrizione della domanda di subentro/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto. In mancanza SO.R.I. S.p.A. intenderà il contratto risolto e comunque inefficace ed estinto.
Nel caso in cui il Cliente subentrante non coincida con l’erede dell’immobile servito dalla fornitura la domanda di subentro/cambio intestazione dovrà essere controfirmata dal proprietario ovvero andrà presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento.
In ogni caso il proprietario e il titolare del diritto reale di godimento restano obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali.
La SO.R.I. S.p.A., qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini previsti di cui sopra, potrà provvedere alla sospensione della somministrazione e alla conseguente risoluzione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 9 – Responsabilità della SO.R.I. S.p.A. nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione

La SO.R.I. S.p.A. potrà interrompere, sospendere o ridurre l’erogazione della fornitura:

– per cause di forza maggiore;

– per fatto o colpa dell’Utente non imputabile alla SO.R.I. S.p.A.;

– in conformità di un provvedimento amministrativo e/o di un atto dell’Autorità Giudiziaria;

– per cause derivanti da esigenze tecniche del servizio di fornitura, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione, lavaggio condotte, bisogni di espurgo o di riparazione, insufficienza di pressione.
Salvi i casi di interventi in emergenza o cause di forza maggiore, gli Utenti saranno preventivamente avvisati delle interruzioni, sospensioni o riduzioni della fornitura. Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 10 – Fornitura ad uso privato

I contratti di fornitura d’acqua potabile ad uso privato sono effettuati nei confronti dei proprietari e degli usufruttuari degli immobili, nonché ai locatari degli stessi.
Nel caso di edifici in condominio il contratto di fornitura idrica viene richiesto dall’Amministrazione del condominio stesso. Sia l’ Amministratore che ogni singolo condomino sono comunque solidalmente responsabili di ogni pagamento.
Nel caso di edifici con due o più proprietari, nei quali non è costituita un’Amministrazione condominiale, la SO.R.I. S.p.A. può stipulare con gli stessi un unico contratto di fornitura al fine di servire l’edificio con un’unica derivazione. In tali ipotesi, i proprietari sono tra di loro solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di fornitura sottoscritto. La SO.R.I. S.p.A., in ogni caso, può procedere con l’installazione di un numero diverso di utenze in relazione alle esigenze di natura tecnica emerse. Le utenze devono essere corrispondenti agli usi, distinti da diverse tariffe.
Nell’ipotesi in cui, all’interno di un edificio, la fornitura venisse richiesta esclusivamente da un proprietario, affinché possa procedersi con l’istallazione è necessario che il richiedente ottenga il consenso di tutti gli altri condomini per l’uso delle parti comuni.

ART. 11 – Domanda di fornitura idrica

La fornitura idrica può essere richiesta presentando alla SO.R.I. S.p.A. specifica domanda, redatta sull’apposito modulo predisposto, debitamente sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, allegando alla stessa la documentazione richiesta. In particolare è obbligatorio fornire tutti i dati relativi al tipo di tariffa applicabile. Sarà poi cura dell’Utente comunicare ogni successiva variazione di tali dati, anche per l’eventuale applicazione di un diverso regime tariffario che decorrerà dal momento della ricezione di tale comunicazione da parte della SO.R.I. S.p.A..
Ogni domanda di fornitura d’acqua comporta il pagamento:

– del contributo a fondo perduto di cui al successivo art.12;

-del contributo per posa nuova condotta stradale, se dovuto, di cui al successivo art.14;

– delle spese contrattuali (indicate nella tabella sui costi esposta al pubblico); Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell’Utente di recedere dalla richiesta di contratto.

ART. 12 – Fornitura idrica su strade o piazze già canalizzate – Contributo a fondo perduto

Nelle strade e piazze già canalizzate, la SO.R.I. S.p.A., entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta a realizzare gli allacciamenti per la fornitura di acqua potabile ed ha diritto di esigere dal richiedente un “contributo a fondo perduto” (indicate nelle tabelle costi esposte al pubblico).

ART. 13 – Sistema di distribuzione idrica – Punto di consegna dell’acqua

La fornitura d’acqua è, di norma, effettuata a deflusso libere, misurato da contatore.

L’acqua viene consegnata all’Utente all’uscita del contatore, con le relative conseguenze in tema di responsabilità e di oneri di manutenzione.

ART. 14 – Fornitura idrica su strade o piazze non canalizzate – Contributo a copertura spese posa nuova condotta

Per le strade non canalizzate la SO.R.I. S.p.A. può accogliere le richieste di fornitura quando da parte dei richiedenti sia corrisposto oltre al contributo di cui al precedente art.12, anche un contributo a copertura della spesa di costruzione della tubazione stradale che sarà preventivamente quantificato e comunicato al richiedente.

ART. 15 – Proprietà delle condotte idriche

Le condotte e le derivazioni fino al contatore, anche se costruite con il contributo a fondo perduto degli Utenti. sono di proprietà della SO.R.I. S.p.A. Sono invece, di proprietà dell’Utente le tubazioni dell’impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 16 – Manutenzione delle condotte idriche

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino all’apparecchio (misuratore compreso), sono realizzate esclusivamente dalla SO.R.I. S.p.A. a propria cura e spese.
In nessun caso l’Utente potrà manomettere il contatore e gli impianti di proprietà aziendale, o provvedere direttamente alla manutenzione, riparazione o verifiche degli stessi.
Tali interventi sono, quindi, vietati agli Utenti e/o a qualsiasi altro soggetto non autorizzato. In tale ipotesi la SO.R.I. S.p.A.. potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, oltre ad avviare qualsiasi altra azione di tutela normativamente prevista. Sono a carico degli Utenti e proprietari, gli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata.

ART. 17 – Permessi e servitù

Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura, fosse necessario installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell’opera di presa al di fuori dal demanio comunale, l’utenza sarà concessa a condizione che, a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente, il proprietario dell’immobile interessato rilasci a titolo gratuito alla SO.R.I. S.p.A. la necessaria autorizzazione alla costituzione della servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

ART. 18 – Modifica dell’opera di presa

La SO.R.I. S.p.A., in relazione a comprovate esigenze tecniche sopravvenute (ad es. derivanti da modifiche del piano stradale o della sua pavimentazione e/o per oggettive esigenze di razionalizzazione del sistema di distribuzione dell’acqua) potrà modificare e/o spostare l’opera di presa e/o unificare più opere di presa.
I lavori necessari al fine saranno eseguiti a cura ed a spese della SO.R.I. S.p.A. In tali ipotesi resteranno a carico dell’Utente le opere di modifica degli impianti a valle del contatore eventualmente necessarie in conseguenza di quanto eseguito.

ART. 19 – Uso e custodia della derivazione

L’Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché il contatore e le tubazioni, di cui viene nominato immediatamente custode, installate non su area pubblica di proprietà della SO.R.I. S.p.A. siano opportunamente preservate da eventuali danneggiamenti e/o manomissioni.
In ogni caso, l’Utente sarà responsabile verso la SO.R.I. S.p.A. dei danneggiamenti o dei guasti alle predette apparecchiature non rientranti nell’ordinaria manutenzione che, per qualsiasi causa, si dovessero verificare per sua colpa e/o incuria. In caso di guasti e/o danneggiamenti, l’Utente dovrà darne tempestivo avviso alla SO.R.I. S.p.A., affinché la stessa possa intervenire.

ART. 20 – Norme per l’esecuzione delle prese

La SO.R.I. S.p.A. determina il diametro della presa e sceglie il luogo per la derivazione della stessa, compatibilmente con la ubicazione dell’impianto interno. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico e all’interno della proprietà privata, limitatamente al contatore, è eseguito esclusivamente dalla SO.R.I. S.p.A., direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati.

ART. 21 – Criteri di fatturazione dei consumi

L’Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo della fornitura e delle altre somme dovute in dipendenza del contratto di somministrazione.
Il corrispettivo della fornitura sarà dovuto in ragione di quanto indicato dal misuratore o dal sistema di taratura e secondo le rilevazioni fatte dalla SO.R.I. S.p.A..
Il rilevamento e la fatturazione dei consumi verranno effettuati secondo le modalità specificate nel presente Regolamento.

ART. 22 – Contratti con erogazione a contatore

Nei contratti con erogazione a contatore l’Utente è tenuto al pagamento, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, del quantitativo d’acqua rilevata e calcolata.

ART. 23 – Limitazione della erogazione massima istantanea

La SO.R.I. S.p.A., per cause di forza maggiore e/o di razionalizzazione del sistema di distribuzione, si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle esigenze che hanno reso necessaria l’adozione della misura.

ART. 24 – Diametro e presa del contatore

Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dalla SO.R.I. S.p.A. in relazione al tipo di fornitura ed al consumo previsto.

ART. 25 – Installazione apparecchio di misura

Il luogo di installazione dell’apparecchio di misura sarà concordato con l’Utente; ove non sia possibile concordarlo, sarà individuato dalla SO.R.I. S.p.A. in base alle esigenze tecniche rilevate.
L’Utente deve costruire, a sue spese, in base alle disposizioni impartite dalla SO.R.I. S.p.A., la nicchia destinata a contenere l’apparecchio di misura, che dovrà essere dotata di un apposito sportello.
Gli apparecchi di misura, in particolare, dovranno essere installati in luoghi dove il personale della SO.R.I. S.p.A. possa liberamente accedere per procedere alla lettura ed alla ispezione.
Tutti gli apparecchi misuratori sono muniti dalla SO.R.I. S.p.A. di sigillo, onde potere accertare eventuali manomissioni. Qualora, a causa di opere successivamente eseguite dall’Utente, non fosse più possibile l’ispezione o la lettura degli apparecchi di misura nella posizione esistente, l’Utente sarà obbligato a spostare, a sue spese, l’apparecchio di misura in altro luogo idoneo.
In ogni caso gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo a cura della SO.R.I. S.p.A.

ART. 26 – Manutenzione degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà della SO.R.I. S.p.A., che provvede alla loro installazione ed alla loro manutenzione. L’Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto e/o danneggiamento. Nell’un caso o nell’altro dovrà darne immediata comunicazione alla SO.R.I. S.p.A. Qualsiasi manomissione del misuratore o dei sigilli apposti allo stesso, ed in ogni caso qualsiasi operazione finalizzata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, è vietata all’Utente. In caso di violazione l’Utente, oltre a ricevere la sospensione immediata della fornitura e la successiva risoluzione del contratto di somministrazione, sarà anche tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 27 – Lettura degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura o di controllo potranno essere letti ed ispezionati in ogni momento in cui la SO.R.I. S.p.A. lo ritenga opportuno e l’Utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale della SO.R.I. S.p.a. l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla SO.R.I. S.p.A. che ha, comunque, la facoltà di effettuare letture supplementari o di emettere fatture in acconto con l’addebito di un consumo stimato sulla base dei valori storici. Qualora non sia stato possibile, per causa imputabile all’Utente, eseguire la lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, potrà essere disposta, previo preavviso, la chiusura della presa dell’impianto; detta presa potrà essere riaperta soltanto dopo che sia stato reso possibile il rilievo della lettura e con l’addebito dei diritti di riattivazione utenza.

ART. 28 – Verifica di funzionamento dell’apparecchio di misura a richiesta dell’Utente

Qualora un Utente ritenesse errate le indicazioni del contatore può richiedere, per iscritto, che lo stesso venga sottoposto a verifica di funzionalità. La SO.R.I. S.p.A., in tali ipotesi, dispone le opportune verifiche mediante l’utilizzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
L’Utente, o soggetto dallo stesso delegato, potrà assistere alle verifiche in argomento del cui giorno ed ora di svolgimento verrà data allo stesso preventiva comunicazione. Nel caso in cui dalla verifica emerga un irregolare funzionamento del contatore, le spese delle prove e delle riparazioni occorrenti saranno a carico della SO.R.I. S.p.A., la quale, inoltre, provvederà, sulla base dei risultati della prova, a disporre il rimborso delle eventuali somme pagate in eccesso dall’Utente, oltre agli interessi legali eventualmente maturati.
In caso di accertato irregolare funzionamento del misuratore, la ricostruzione dei consumi, dall’ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione del misuratore stesso, sarà effettuata in base alla media dei consumi storici, tenendo conto della stagionalità. In mancanza dei consumi storici si farà riferimento ai consumi rilevati dal nuovo misuratore. Se invece la verifica comprova l’esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti nella misura del 5 % in più o in meno del volume misurato, la SO.R.I. S.p.A. provvederà ad addebitare all’Utente l’importo per il diritto di controllo contatore.

ART. 29 – Reclami

Qualora l’Utente intenda inoltrare un reclamo avverso i consumi addebitati in una fattura, potrà farlo con comunicazione diretta alla SO.R.I. S.p.A. per raccomandata a/r o pec.

ART. 30 – Spostamento e rimozione degli apparecchi di misura

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della SO.R.I. S.p.A. ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. In caso di rimozione e/o sostituzione del contatore, l’utente verrà avvisato almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo di raccomandata o in alternativa verrà affisso avviso sullo sportello dov’è alloggiato il contatore, al fine di presenziare alle operazioni, trascorsi infruttuosamente i 7 (sette) giorni le operazioni di cui sopra verranno effettuate d’ufficio.
Delle operazioni verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed ii numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.

ART. 31 – Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Ogni Utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell’immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare
dispersione di acqua. La SO.R.I. S.p.A., in tali ipotesi, non ha alcun obbligo di richiamare l’attenzione dell’Utente su eventuali aumenti, anche sproporzionato.
Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi direttamente o indirettamente imputabili all’Utente.

ART. 32 – Vigilanza degli apparecchi di misura e degli impianti interni

La SO.R.I. S.p.A. si riserva la facoltà di ispezionare e verificare, medianti propri incaricati, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento. Gli Utenti, pertanto, dovranno permettere al personale SO.R.I. S.p.A. il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati gli apparecchi.
In caso di impedimenti o di opposizione ingiustificata a tali verifiche, la SO.R.I. S.p.A., previo preavviso scritto contenente un congruo termine fornito all’Utente per adempiere, potrà sospendere l’erogazione dell’acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite. La sospensione dell’erogazione potrà essere effettuata immediatamente e senza preavviso, nel caso in cui il personale incaricato della SO.R.I. S.p.A. accerti l’infrazione o l’alterazione delle condutture portatrici e qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell’impianto e sulla misurazione dell’acqua fornita.
L’Utente sarà tenuto al pagamento, alla tariffa vigente, del prezzo dell’acqua eventualmente dispersa o da lui derivata abusivamente, e rimborsare alla SO.R.I. S.p.A. tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi.

ART. 33 – Inadempimenti contrattuali

I verbali di ispezione redatti dal personale della SO.R.I. S.p.A. costituiscono prova di quanto affermato dal personale della SO.R.I. S.p.A. incaricato.
La SO.R.I. S.p.A., qualora l’Utente non paghi quanto dovuto o commetta gravi violazioni contrattuali, ha facoltà di sospendere la fornitura dell’acqua preavvertendo che, il decorso di un ulteriore termine senza che si sia provveduto ad adempiere, comporterà l’esercizio da parte della stessa del diritto di risolvere il contratto di fornitura, salve ed impregiudicate le azioni giudiziarie.

ART. 34 – Fatturazione dei consumi e dei costi accessori

Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile.

Corrispettivi per il servizio di fornitura di acqua potabile

I componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono: quota fissa di servizio, tariffa in relazione al numero dei metri cubi d’acqua consumati nel periodo di relativa fatturazione, Accise UI1, UI2, UI3, eventuale canone fognatura e depurazione, ed imposta sul valore aggiunto, secondo l’allegato che costituisce parte integrante del presente regolamento.
La quota fissa di servizio e le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo della fornitura, aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti al tempo della fornitura.
Altri corrispettivi: Verifiche, Riattivazione, Rimozione sigilli

Potranno essere inseriti direttamente in fattura altri importi accessori, che dovranno, comunque, trovare la loro fonte nel presente Regolamento o nelle tabelle costi esposte al pubblico o in provvedimenti dell’Autorità, quali corrispettivi di servizi forniti dalla SO.R.I. S.p.A., rimborsi di spese da questa sostenute a favore dell’Utente, arrotondamento degli importi fatturati, diritti vari, bolli, penali previste, etc.

ART. 35 – Pagamento dei consumi delle utenze

L’importo delle fatture dovrà essere pagato per intero ed in unica soluzione.

L’Utente si impegna a pagare, entro il termine indicato in fattura, il corrispettivo del consumo d’acqua, le quote fisse ed i canoni, insieme alle tasse ed imposte ed addebiti dovuti. Le fatture sono emesse ogni trimestre.
Nel corso del contratto, le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dalla SO.R.I. S.p.A. previa idonea informazione all’utenza. In ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data di emissione della fattura, tranne i casi di insolvenza o frode.
La SO.R.I. S.p.A. fornirà all’Utente idonee informazioni in fattura nel caso di variazioni delle presenti disposizioni. La SO.R.I. S.p.A. si riserva la facoltà di emettere fatture in acconto, sulla base di consumi presunti.
l versamenti mancanti delle relative causali saranno tenuti a disposizione del versante quali somme infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.

ART. 36 — Addebiti in caso di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento delle fatture, la SO.R.I. S.p.A. ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di “Penale per ritardato pagamento” nella seguente misura:
▪ Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni oltre il termine di scadenza verrà applicata una “penale” fissa pari al 2% dell’importo della fattura al netto di eventuali altre penali nella stessa presenti con un minimo di Euro 1,50.
▪ Per i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dal termine di scadenza ma entro 60 verrà, invece applicata una “penale” fissa pari al 4% dell’importo della fattura – al netto di eventuali altre penali nella stessa presenti con un minimo di Euro 3,00.
▪ Per i pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, in relazione al numero effettivo dei giorni di ritardo, verranno altresì applicati gli interessi legali.
L’addebito delle penali sarà effettuato sulla seconda fattura successiva a quella non pagata; l’addebito degli interessi legali sarà effettuato sulla prima fattura successiva all’intervenuto pagamento, in relazione al numero dei giorni di effettivo ritardo.

ART. 37 – Casi di sospensione e disciplina della risoluzione del contratto

La SO.R.I. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, per ragioni di servizio, o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;

b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) Cessione dell’acqua a terzi;

d) Pericolo per persone o cose;

e) Mancato pagamento di due fatture, anche non consecutive, entro I termini previsti;

f) Mancata realizzazione da parte dell’utente finale delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d’irregolarità riscontrate dallo stesso e/o di pericolo per persone o cose;
g) Tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento.

Decorso infruttuosamente il termine di 20 giorni dalla sospensione del servizio idrico, si procederà, di diritto, alla risoluzione del contratto, che si intenderà risolto e comunque inefficace ed estinto.;
La SO.R.I. S.p.A. procederà alla risoluzione immediata, senza sospensione temporanea della fornitura idrica, ai sensi degli artt.1453, 1454 e 1456 del cod. civ., con l’addebito immediato di tutti i corrispettivi dovuti nelle seguenti ipotesi:
a) Morosità persistente nonostante la messa in mora (art. 45 del presente regolamento);

b) In caso di frode e/o prelievo abusivo, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore d’utenza stesso;

c) In ogni ipotesi di grave inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento o dai contratto di fornitura.
Resta comunque salvo il diritto della SO.R.I. S.p.A. di promuovere azione legale per la tutela di ogni altro diritto, ivi compreso quello al risarcimento del danno eventualmente subito.
Risolto il rapporto contrattuale, la SO.R.I. S.p.A., a spese dell’Utente, ha diritto di staccare le opere di presa dalle condotte di distribuzione ed asportare le apparecchiature di proprietà della stessa.
Qualora, nel corso della procedura di risoluzione del contratto di fornitura, sia stata già eseguita la dismissione dell’impianto, il ripristino della stessa fornitura comporterà comunque il pagamento del contributo di cui all’art.14 del presente Regolamento.

ART. 38 – Identificazione dei dipendenti

I dipendenti della SO.R.l. S.p.A. sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni.

ART. 39 – Variazione delle Tariffe e del Regolamento

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni sono soggetti a variazioni nel rispetto della legge.

La SO.R.I. S.p.A. potrà modificare le disposizioni del presente Regolamento dandone preventiva e motivata comunicazione agli Utenti (pubblicando notizia sul sito):
▪ qualora sia necessario od opportuno per esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio, restando, in tal caso, in facoltà dell’Utente recedere dal contratto;
▪ quando sia richiesto od obbligata da atto dell’Autorità o da norme di imperio.

ART. 40 – Spese, Tasse ed Imposte

Sono interamente a carico degli Utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli e spese per copia), come pure le imposte, tasse e contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell’acqua, sugli impianti sugli apparecchi, anche se non indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

ART. 41 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le norme, le disposizioni, e gli usi vigenti.

ART. 42 — Obbligatorietà del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono obbligatorie per tutti gli Utenti.

ART. 43 – Abrogazione di norme precedenti

Con l’approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme regolamentari in materia, restando salva la facoltà dell’Utente di recedere, entro sei mesi, da! contratto.

ART. 44 – Comunicazioni

Le comunicazioni dirette all’utenza saranno effettuate dalla SO.R.I. S.p.A. mediante lettera semplice inviata all’ultimo indirizzo indicato dall’Utente oppure in bolletta con valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge, ovvero, se con carattere di generalità, anche mediante avviso diffuso attraverso sito web, ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

ART. 45 Risoluzione delle controverse – Tentativo obbligatorio di conciliazione

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente contratto, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso lo sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, secondo il regolamento da questa adottato. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo, le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.

ART. 46 – Decorrenza

Il presente Regolamento, composto da 47 articoli, abroga e sostituisce quello precedente ed entra in vigore dal 10/02/2020 come da delibera societaria di approvazione del CDA.

ART. 47 -Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del Cliente da parte della SO.R.I. S.p.A. avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e s.m.i., recepito dal D.Lgs 101/2018 del 10/08/2018 i vigore dal 19/09/2018. La SO.R.I. S.p.A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.
13 e 14 di tale regolamento, consegnerà al Cliente specifica informativa al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto di fornitura e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato i carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Regolamento SO.R.I. S.p.A.